Logo L'ink - Scrittura Professionale l'ink scrittura professionale

"Fare cose con le parole"

Un nuovo caso per Abolire 'ovvero'

di Giovanni Acerboni, 21 dicembre 2010

 

La legge antiriciclaggio del 2005 (1) richiede che i rapporti tra società finanziarie e clienti possano instaurarsi e funzionare solo in presenza di tutti i dati che consentano alle società di identificare con certezza il cliente. Se questi dati mancano... Ma leggiamo la legge:

1. Quando gli enti o le persone soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF, a norma del Titolo II, Capo III. (2)

In altri termini, gli enti o le persone:

Che sia così mi pare chiarissimo: "pongono" non può certo essere retto dal modale "possono" né dagli infiniti "instaurare" e "eseguire", ma solo dal soggetto "gli enti e le persone".

Il 3 dicembre 2010, un dirigente di una società finanziaria scrive una e-mail al funzionario di una organizzazione di consulenza mia cliente, riferendosi a una disposizione contenuta nella Finanziaria 2010, che impone che il codice fiscale sia indicato in tutti i rapporti tra le società finanziarie e i loro clienti (grassetti miei):

Dott. Tal dei tali, buongiorno,
come d'intesa le espongo una problematica relativa alla c.d. Manovra 2010 (D.L. 78/2010), che - fra l'altro - ha istituito l'obbligatoria indicazione del codice fiscale negli atti e negozi conclusi dagli operatori finanziari, all'atto della apertura e della chiusura di rapporti continuativi con i loro clienti (art. 34, D.L. 78/2010 che ha modificato l'art. 6, D.P.R. 605/73).
La norma ha particolare impatto sulla clientela non residente, dal momento che, anche per questa diventa obbligatoria l'indicazione del codice fiscale italiano, che dunque - in sua mancanza - non può essere più sostituito con la mera indicazione dei dati anagrafici.
Leggendo la Relazione Governativa, si ricava che scopo principale della norma è quello di completare le informazioni contenute nell'Archivio dei Rapporti finanziari, di cui all'art. 7, comma 6, D.P.R. 605/1973, alimentato mensilmente con i flussi telematici di dati, trasmessi dagli operatori finanziari.
Fra le varie problematiche di tipo applicativo, ci preme sopratutto verificare l'eventuale contrasto fra la normativa in commento e quella in tema di antiriciclaggio.
In particolare, l'art. 23 del D.Lgs. 231/2007, al verificarsi di determinate circostanze, impone all'operatore finanziario di porre fine al rapporto.
Cosa accade, dunque, se il rapporto che deve essere chiuso è un rapporto aperto (ante Manovra 2010) con un soggetto non residente senza codice fiscale (in linea con la normativa previgente) per il quale non si dispone del codice fiscale?
E' possibile procedere alla chiusura del rapporto anche in mancanza del codice fiscale, oppure si rende comunque obbligatoria l'acquisizione del codice fiscale italiano?
Quale normativa deve considerarsi prevalente?
In attesa di un riscontro, inviamo cordiali saluti.

Il dirigente della società finanziaria, in sostanza, pone al consulente il caso dei clienti stranieri non residenti che hanno avviato un rapporto con la sua società senza essere in possesso del codice fiscale, in un'epoca nella quale non era necessario averlo per avviare il rapporto. In questo caso, pare al dirigente, la società deve ora chiudere tutti i rapporti con quei clienti che non si affrettano a ottenere un codice fiscale (3). E se il cliente non fornisce il codice fiscale, come è possibile chiudere il rapporto? Il dirigente dubita, infatti, che senza il codice fiscale non si possano nemmeno chiudere quei rapporti che sono stati aperti senza il codice fiscale. E, allora, chiede il dirigente, come si fa? Come è possibile chiudere un rapporto senza codice fiscale, e come è possibile tenerlo aperto? Come è possibile che le due norme siano in contrasto?

Ma i dubbi del dirigente nascono perché egli dà per scontato che la norma antiriciclaggio imponga di chiudere il rapporto. Il dirigente, infatti, attribuisce senza alcun dubbio a "ovvero" il significato comune di "cioè" (valore esplicativo), e dunque, secondo la sua lettura, la norma dice:

Secondo questa lettura, in mancanza dei dati, tra i quali il codice fiscale, non ci sono alternative per chi ha già instaurato un rapporto: il rapporto non può funzionare e dunque va chiuso.

Questa interpretazione è sbagliata. Il funzionario dell'organizzazione di consulenza ne era convinto per ragioni sistemiche (che vedremo più avanti), ma mi ha contatto, memore di quello che avevo detto su 'ovvero' durante i miei interventi consulenziali per la sua organizzazione, e di quello che avevo già scritto. Io non ho potuto fare altro che confermare che la dimostrazione del senso della legge non poteva avvenire sulla base del significato di 'ovvero', ma solo con ragioni culturali e sistemiche. Infatti, che nelle norme 'ovvero' significhi 'oppure' non è certo, come ho dimostrato nell'articolo Il ritorno di... Abolire 'ovvero.

Il funzionario, dunque, per dimostrare che 'ovvero' significa 'oppure' ha dovuto riandare alla fonte della norma italiana, cioè alla Direttiva europea, che dice:

Gli Stati membri impongono che quando gli enti o le persone in questione non sono in grado di rispettare l'articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), essi non possono effettuare una transazione attraverso un conto bancario, non possono avviare il rapporto d'affari o effettuare la transazione in questione ovvero devono porre fine al rapporto d'affari in questione e devono prendere in considerazione di effettuare una segnalazione del cliente interessato alla UIF, a norma dell'articolo 22.

"Ma come?", dirà il lettore, "che differenza c'è tra la Direttiva europea e la norma italiana?"

Nessuna differenza.

Il fatto è che le norme europee, se in teoria vengono scritte contemporaneamente in tutte le lingue comunitarie, di fatto vengono scritte in inglese (e talvolta anche in francese) e poi, di fatto, tradotte nelle altre lingue (4). Ecco dunque la versione inglese:

Member States shall require that, where the institutions or person concerned is unable to comply with points (a), (b) and (c) of Article 8 (1), it may not carry out a transaction through a bank account, establish a business relationship or carry out a transaction, or shall terminate the business relationship, and shall consider making a report to the financial intelligence unit (FIU) in accordance with Article 22 in relation to the customer. (5)

Nel testo inglese, c'è sempre 'or', congiunzione della quale nessuno pensa che possa significare 'that is, id est' e così via, anche se, forse, 'or' non rende con assoluta chiarezza il valore disgiuntivo assoluto (aut... aut). Forse, un 'either' avrebbe disambiguato meglio, ma lasciamo stare, e torniamo alla nostra lingua.

Noi siamo soliti, nel linguaggio normativo, esprimere la disgiunzione assoluta (si veda l'articolo Abolire 'ovvero') con 'ovvero'. Sennonché questa congiunzione ha ormai un significato prevalente esattamente opposto: significa 'cioè', nell'accezione comune. Di qui l'incomprensione del dirigente, di qui le assurde vicende che ho descritto nell'articolo Il ritorno di... Abolire 'ovvero', di qui un danno per cittadini e imprese (chiudere un conto corrente quando non è necessario è un danno), di qui un costo sociale enorme (sarebbe davvero interessante calcolare quanto costano le richieste di chiarimento, i chiarimenti, le interpretazioni, le cause, per non parlare delle condanne).

La morale è sempre quella: abolire 'ovvero' dal linguaggio delle norme. Per legge. Anche perché, a questo punto, 'ovvero' ha davvero il potere di produrre "l'assoluta oscurità del testo legislativo", che è una delle occasioni per le quali l'ignoranza della legge è ammessa (ho approfondito la questione nell'articolo Abolire 'ovvero' denuncia l'incostituzionalità di 'ovvero').

Note

1) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", art. 23. La Direttiva 2005/60/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 25 nov. 2005), reca questa norma all'art. 9, comma 5.

2) L'articolo 8, par. 1, lettere a), b), e c), dice: "1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela comprendono le attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) se necessario, identificare il titolare effettivo ed adottare misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l'identità, in modo tale che l'ente o la persona soggetti alla presente direttiva siano certi di conoscere chi sia il titolare effettivo, il che implica per le persone giuridiche, i trust ed istituti giuridici simili adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari".

3) Ma non sono sempre obbligati a richiederlo e ad averlo (la legge non obbliga gli stranieri ad avere un codice fiscale; li obbliga ad averlo se hanno un rapporto con una società finanziaria).

4) Sull'argomento si vedano Arturo Tosi, Un italiano per l'Europa. La traduzione come prova di vitalità, Roma, Carocci, 2007; Laura Mori, L'italiano lingua della legislazione europea, in Barbara Turchetta, Il mondo in italiano. Varietà e usi internazionali della lingua, Bari, Laterza, 2005, pp. 73-106; Laura Mori, L'euroletto: genesi e sviluppo dell'italiano comunitario, in Ada Valentini et alii, a c. di, Ecologia linguistica, Società di Linguistica Italiana, Roma, Bulzoni, 2003, pp. 473-492.

5) Ed ecco quella francese: Les États membres imposent à tout établissement ou personne concerné qui n'est pas en mesure de se conformer à l'article 8, paragraphe 1, points a) à c), de n'exécuter aucune transaction par compte bancaire, de n'établir aucune relation d'affaires ou de n'exécuter aucune transaction, ou de mettre un terme à la relation d'affaires et d'envisager de transmettre une déclaration sur le client concerné à la CRF, conformément à l'article 22.